Art. 7.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati la legge 6 gennaio 1931, n. 99, e successive modificazioni, il regolamento di cui al regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, e successive modificazioni, e il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772.